Associazione di Promozione Sociale ˮConsorzio Zenzeroˮ

 

STATUTO 2015

 

ART. 1 Costituzione

 

L’Associazione di Promozione Sociale “Consorzio Zenzero” costituita ai sensi della L. 383/2000, con sede in Genova, di seguito definita Circolo, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

Il Circolo ha durata illimitata e non persegue finalità di lucro.

È fatto divieto di distribuire in forma diretta o indiretta gli utili o gli avanzi di gestione durante la vita dell’ente o al momento del suo scioglimento.

 

ART. 2 Finalità

Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, formative, informative, ricreative e turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci garantendo pari opportunità di genere.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo.

Le attività dovranno essere compatibili in ogni caso con i seguenti principi fondamentali:

  • contribuire alla crescita di una società basata sulla solidarietà e non sul profitto o sulla mercificazione di ogni aspetto dell’esistenza;

  • sviluppare esperienze che formino alla cooperazione anziché alla competizione;

  • rendere possibile un mondo basato sul rispetto dell’ambiente e non sul suo sfruttamento incontrollato;

  • promuovere la soluzione non violenta dei conflitti ad ogni livello nella nostra società.

Il Circolo aderisce ad ARCI, di cui condivide le finalità statutarie e ne adotta la tessera nazionale quale tessera del Circolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

 

ART. 3 Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dall’appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, ad eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. E’ fatto espresso divieto di associare temporaneamente. 

    • Nel caso in cui la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

    • I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non hanno diritto di voto in assemblea.

    • Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile.

    • Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili né trasferibili. È fatto divieto di trasferimento della quota associativa.

    • Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti di seguito. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualifica di socio si perde per:

  • mancato pagamento della quota sociale;

  • espulsione o radiazione;

  • dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

  • inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

  • denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

  • l’attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento, nonché il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

  • l’appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;

  • l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci; oppure al “Collegio dei Garanti del livello sovraordinato dell’Associazione ARCI”

 

Art. 4 Diritti dei soci

I soci hanno diritto a:

  • frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;

  • riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;

  • discutere ed approvare i rendiconti;

  • eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

 Hanno diritto di voto in assemblea i soci maggiorenni che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

 

ART.5 Organismi

Sono Organismi del Circolo: L’Assemblea, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche, le funzioni e gli uffici ricoperti dagli associati nella struttura organica dell’Associazione sono a titolo gratuito. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

ART.6 Assemblea

L’Assemblea dei soci è il massimo organo decisionale dell’Associazione.

Partecipano all’Assemblea con diritto di voto tutti i soci, che siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data, l’ora di prima convocazione, di seconda convocazione e l’ordine del giorno. L'avviso dovrà essere comunicato almeno 15 giorni prima in una delle seguenti forme:

  • invio ad ogni socio prima via mail o sms

  • pubblicazione sul sito del Circolo

  • esposizione nella bacheca della sede

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza sulle questioni poste all’ordine del giorno.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee , con eccezione dell’assemblea in cui è all’O.d.G l’elezione degli organismi dirigenti in cui è ammessa una delega per socio.

L’Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando per ogni proposta messa ai voti l’esito del voto.

L’Assemblea ordinaria viene convocata una volta all’anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile.

L’Assemblea :

  • approva il rendiconto economico e finanziario;

  • approva le linee generali del programma di attività e di gestione del Circolo ed il relativo documento economico di previsione;

  • elegge gli organismi alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi;

  • può proporre un numero di componenti del Consiglio direttivo superiore a cinque;

  • può proporre l’elezione di un Revisore dei conti , il cui mandato temporale coincide con quello degli organismi eletti.

L’Assemblea in caso di elezioni degli organismi elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle stesse e firmi gli scrutini.

Si vota a scrutinio segreto esprimendo la preferenza su nominativi, scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione al Circolo.

Si può votare in modo palese quando la lista dei candidati è equivalente ai posti negli organismi da eleggere

L’Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o quando lo richieda almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. In tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta ed avere luogo non oltre i venti giorni dalla convocazione.

Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto un verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d’Assemblea e lì resterà a disposizione  dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale del Circolo.

 

ART.7 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci.

E’ composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

  • il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio. Al Presidente sono conferiti i poteri di rappresentanza Art. 36 – 2° comma del Codice civile;

  • il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;

  • il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Il Consiglio ha il compito di definire gli indirizzi operativi del Circolo, di provvedere alla gestione della stesso in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'Assemblea.

In particolare al Consiglio spetta di:

  • eseguire le delibere dell’Assemblea;

  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea e del relativo documento economico di previsione;

  • predisporre il rendiconto economico e finanziario  consuntivo;

  • deliberare circa l’ammissione dei soci;

  • deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

  • stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali comprese convenzioni con soggetti pubblici;

  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;

  • decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività e progetti organizzati o proposti da Istituzioni, Associazioni ed Enti, purché siano compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

  • proporre all’Assemblea programmi di attività;

  • predisporre ed approvare l’eventuale regolamento interno;

  • assumere eventualmente personale.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, e ne stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando riguardano persone e ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro  a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi  di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio  risultato primo non eletto all’elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

 

ART.8 Il Collegio dei Garanti ed il Revisore dei conti

Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e del Regolamento Interno e sull'inosservanza delle delibere.

Il Collegio dei Garanti decide a maggioranza assoluta e si riunisce ogni volta che le condizioni lo rendano necessario.

Il Revisore, eventualmente eletto dall’Assemblea, ha il compito di controllare l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo e di verificare l'attuazione delle delibere relazionando al Comitato e all'Assemblea.

Le cariche di membro del Consiglio, di Garante e di Sindaco Revisore sono incompatibili fra di loro.

I Garanti ed il Revisore possono partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

 

ART.9 Risorse economiche

Il Circolo trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative e contributi degli aderenti;

  • contributi di privati;

  • contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;

  • contributi di organismi internazionali;

  • donazioni e lasciti testamentari;

  • rimborsi derivanti da convenzioni;

  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presidente, del vice Presidente e di altro membro del Consiglio, dallo stesso delegato alle operazioni finanziarie.

 

ART.10 Quota Sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

 

ART.11 Rendiconto

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Il bilancio deve coincidere con l’anno solare ed essere approvato nell’assemblea annuale dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Ulteriore proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

 

ART.12 Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifiche dello Statuto devono essere presentate all’Assemblea dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci 

Per la convocazione dell’Assemblea e per la validità delle sedute valgono le regole ordinarie ad eccezione delle proposte di modifiche agli articoli uno, due, dodici e tredici dello Statuto, per i quali è richiesto per la validità della Assemblea in seconda convocazione la presenza di almeno un quinto dei soci e l’approvazione di almeno i tre quinti dei partecipanti

 

ART.13 Scioglimento

Il Circolo si scioglie su delibera motivata in un’Assemblea appositamente convocata.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento vota con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ove non sia raggiunta la maggioranza degli aventi diritto nel corso di due successive convocazioni assembleari , ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato in terza convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività,  per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque ad altra  associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,   procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

 

ART.14 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.